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Efficacia Giuridica e Falso

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    Amministrazione
  • 29 dic 2023
  • Tempo di lettura: 3 min

Nella “monografia” intitolata “Efficacia giuridica e falso”, “G. Giappichelli Editore” 2010, ISBN/EAN 9 788834 812587

A) viene esaminato il “falso” come “figura formale di qualificazione giuridica”, riconoscendo nell’art. 537 c.p.p. la norma guida dell’intero sistema di tutti i reati contro la fede pubblica;

B) viene indicata  “l’efficacia giuridica dell’atto” quale contenuto dell’aspettativa sociale tutelata dalle fattispecie incriminatrici del falso e, quindi, quale criterio utilizzabile a) per discernere le persone offese dai danneggiati dal reato, b) per selezionare le ipotesi punibili di falso equivoco, c) per considerare come ipotesi di delitto impossibile per inesistenza dell’oggetto, ai sensi dell’art. 49 c.p., quelle in cui l’efficacia dell’atto venga meno ex tunc;

C) viene studiata la funzione documentale esercitata dal Pubblico Ufficiale, per riconoscere nella congruità dell’attestazione oggetto del falso, in relazione ai limiti del potere del pubblico ufficiale, un vero e proprio elemento costitutivo del reato di falso ideologico, anche agli effetti dell’errore ex art. 47 c.p.; con la conseguenza di delineare confini più ristretti delle ipotesi punibili, sulla base della distinzione tra “efficacia” e “rilevanza probatoria”, tra “efficacia” e “rilevanza giuridica” dell’attestazione falsa.

Va riconosciuta nell'art. 537 c.p.p. la norma guida dell'intero sistema di tutti i reati contro la fede pubblica. L'efficacia giuridica dell'atto costituisce il contenuto dell'aspettativa sociale tutelata dalle fattispecie incriminatrici del falso ed è quindi criterio utilizzabile a) per discernere le persone offese dai danneggiati nei reati di falso, b) per selezionare le ipotesi punibili di falso equivoco, c) per considerare come ipotesi di delitto impossibile per inesistenza dell'oggetto, ai sensi dell'art. 49 c.p., quelle in cui l'efficacia dell'atto venga meno ex tunc. All'esito delle lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale che ha risentito non poco dell'impostazione carneluttiana data alla dogmatica dei delitti di falso, si è associata la tutela della fede pubblica alla tutela della prova dei fatti giuridici, ma è nostra convinzione che quest'ultima non esaurisca l'interesse tutelato dalla fattispecie di falsità ideologica del pubblico ufficiale, perché il profilo funzionale di tutti gli atti oggetto del delitto di falsità ideologica è caratterizzato dalla produzione di "effetti giuridici", pure indipendentemente dalla relativa prova di essi e della fattispecie che li condiziona. La "prova" rileva non in sé, bensì in modo funzionale alla produzione degli "effetti giuridici" dell'atto che subisce una modificazione dal falso. Non si devono contrapporre o affiancare l'efficacia giuridica all'aspettativa sociale; l'efficacia giuridica deve essere considerata come compenetrata nella dimensione dell'aspettativa sociale non consegue a qualsiasi atto, ma soltanto all'atto che è giuridicamente idoneo a produrre validi effetti giuridici. Può essere oggetto di falsità ciò che è rilevante in relazione alla funzione dell'atto e non tutto ciò che è solo giuridicamente rilevante come ritiene invece la Cassazione. Esiste poi un unico "atto pubblico" in tutto l'ordinamento giuridico: quello disciplinato dalle norme del codice civile. Gli stessi artt. 2699 e 2700 c.c. non si riferiscono solo alle rogazioni e alle verbalizzazioni, bensì a tutti gli atti espressivi della funzione autoritativa di documentazione in senso stretto idonea a creare certezze legali. L'improprietà è nel codice penale che usa l'espressione atto pubblico anche con riferimento agli atti amministrativi nei quali non viene esercitata una funzione tipica di documentazione (es. atti dispositivi). Studiando la funzione documentale del Pubblico Ufficiale, va riconosciuta nella congruità dell'attestazione oggetto del falso, in relazione ai limiti del potere del Pubblico Ufficiale, un vero e proprio elemento costitutivo del reato di falso ideologico, anche agli effetti dell'errore ex art. 47 c.p., con la conseguenza di delineare confini più ristretti delle ipotesi punibili, sulla base della distinzione tra "efficacia" e "rilevanza probatoria", tra "efficacia" e "rilevanza giuridica" dell'attestazione falsa. Il valore probatorio di un atto è indipendente dalla sua destinazione alla prova.   La "destinazione alla prova" deve avere un significato selettivo delle prove ricavabili dall'atto e sollecita l'interprete a ricercare accanto alla finalità probatoria prevalente dell'atto, quelle logicamente e immediatamente legate ad essa per la motivazione esposta nell'atto e tali comunque da essere reputate necessarie e non ultronee all'economia dell'atto medesimo, con una ricerca tutta incentrata sugli effetti giuridici prodotti da esso, in relazione alla funzione svolta in concreto dal Pubblico Ufficiale, attraverso una motivazione congrua di detto atto. Il concetto di "economia dell'atto" più volte usato dalla giurisprudenza, deve essere precisato e concretizzato sulla base dell'unico dato offerto di volta in volta dal diritto positivo: gli effetti giuridici che l'atto ha l'attitudine a produrre o ha già prodotto.





 
 
 

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Domenico Fiordalisi

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