Domenico Fiordalisi
Domenico Fiordalisi
Domenico Fiordalisi, nato nel 1960 e laureatosi con 110 e lode a Bari con la tesi in diritto penale (sul delitto di usura) discussa col Prof. Renato Dell’Andro, è in magistratura da aprile 1986.
E’ stato pubblico ministero per molti anni a Paola, Cosenza ed applicato numerose volte alla DDA di Catanzaro, dove si occupato con successo delle cosche del tirreno cosentino di Franco Muto, Romeo Calvano, Tommaso Gentile e degli Africano, facendo sequestrare le ville dei mafiosi dove ora ad Amantea vi è la caserma dei Carabinieri e gli alloggi dei militari in servizio.
E’ stato giudice civile e penale del Tribunale di Bari e del Tribunale di Rossano, è stato applicato per un anno nel 1996 a presiedere il Collegio penale del Tribunale di Crotone.
Dal 2001 al 2004 è stato membro del Consiglio giudiziario della Corte di appello di Catanzaro.
Dal 2008 al 2017 è stato Procuratore della Repubblica in Sardegna (Lanusei e Tempio Pausania) dove ha demolito 160 case abusive (anche in zone di particolare pregio ambientale come La Maddalena).
Dal 2017 è Consigliere della prima Sezione penale della Cassazione.
////////////////////////
Cultore di diritto penale nella cattedra di Renato Dell’Andro all’Università di Bari dal 1982 al 1987, da anni approfondisce con passione tutti gli scritti di Marcello Gallo (1924-2023) che ha ispirato e guidato i suoi studi degli ultimi 20 anni in un confronto davvero stimolante.
La recente scomparsa del Maestro, che ha avuto una lucidissima produzione scientifica fino agli ultimi giorni della sua vita, ha lasciato una profonda tristezza personale, ma ha rafforzato la consapevolezza della straordinaria importanza del diritto penale nell’intero sistema giuridico vigente e della necessità di scavare ed indagare sempre nella storia di ciascuna regola che siamo chiamati ad applicare.
///////////////////////////
Fiordalisi D. a curato diverse pubblicazioni, tra le quali
-
Il danno criminale (Giappichelli 2006)
-
Sanzioni patrimoniali e condivisione del danno criminale (Rubbettino Università 2006)
-
Responsabilità civile e penale e cartella clinica nell’attività medico chirurgica (op. coll. Gaippichelli 2006)
- Giudicato progressivo e recidiva (Giappichelli 2008);
- Abuso di facoltà legittime ed impedibilità deli atti antigiuridici (Giappichelli
2010)
- Efficacia giuridica e falso (Giappichelli 2010).
- Una clausola generale: pericolo di danno grave alla salute (Giappichelli
2016).
- Abuso del diritto altrui – Una figura formale di qualificazione giuridica
(Giappichelli 2020)
- La direzione della volontà (Giappichelli 2022)
- L’applicabilità e le lacune del Codice Rosso (opera coll. aggiornata alla legge
8 settembre 2023, n. 122 - Pioda Editore 2023).
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
I titoli di tutti gli scritti e qualche cenno sul contenuto.
-
La nota redazionale alla sentenza della Corte di Assise di Bari, del 22.11.1983 Pres. Sarro, Est. Caferra, P.M. Magrone, edita sulla rivista “Le Corti di Bari, Lecce e Potenza” aprile-dicembre 1984, n. 2-3-4 pag. 312 e 313, sul concetto di “motivo abbietto” e sulla compatibilità dell’aggravante della “coabitazione” (nella cella di un carcere) con quella della “minorata difesa”.
-
La nota redazionale alla sentenza della Pretura di Bari, del 20.1.1984 n. 90, edita sulla rivista “Le Corti di Bari, Lecce e Potenza” aprile-dicembre 1984 n. 2-3-4 pag. 314-315-316, sugli interessi tutelati dalla legge n. 1815 del 1939, sull’esercizio in forma associata delle professioni protette, sulla subordinazione della concessione della sospensione condizionale della pena all’avvenuto scioglimento della società, sul rapporto tra le “conseguenze dannose di cui agli artt. 62 n. 6 e 165 c.p. e gli elementi costitutivi del reato”.
-
La nota a sentenza pubblicata sulla rivista “Critica Penale”, fascicolo III-IV, luglio–dicembre 1987, pagg. 83-96, su “Diffamazione commessa col mezzo della stampa ed efficacia esimente dell’errore colpevole sulla verità della notizia”.
-
Un intervento sui reati contro la Pubblica Amministrazione: “Revisione e riformulazione delle norme in tema di corruzione e concussione”, pubblicato dalla Casa Editrice “Cacucci” tra gli atti del “Convegno di Studi di Diritto Penale” tenuto presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bari, in data 21 e 22 aprile 1995 (già cinque anni prima della legge 29.9.2000 n. 300 che ha introdotto l’art. 322 ter c.p. in materia di confisca) con riflessioni sul “fine di profitto” e sulla necessità di ampliare le misure patrimoniali per contrastare gli interessi sottesi ai delitti di corruzione e concussione.
-
Un articolo di Diritto Amministrativo e diritto penale sui “Profili amministrativi e penali della nuova denuncia di inizio attività edilizia” pubblicata su “Critica del diritto” n. 3-4 luglio dicembre 2002” pagg. 331-350.
-
Un articolo di Diritto Amministrativo e Diritto Penale dal titolo “Gli interventi edilizi in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali dettagliati. La nuova fattispecie di cui all’art. 44 comma 2 bis T.U. dell’edilizia e l’art. 2 c.p.” pubblicato sulla rivista giuridica “Critica del diritto” sul numero 2-3-4 aprile-dicembre 2003 pagg. 219-228.
-
Un saggio di Diritto Penale pubblicato nel mese di gennaio 2006 a Torino da G. Giappichelli Editore ISBN 88-348-6308-9 intitolato “Il danno criminale”, sui confini tra danno penale e danno civile da reato.
8) Un saggio di medicina legale, pubblicato a Torino nel 2006 da G. Giappichelli Editore ISBN 88-7524-093-0 dal titolo “Responsabilità civile e penale e cartella clinica nell’attività medico chirurgica”. Di sicuro interesse scientifico sono le parti relative alla “Cartella clinica” ed al riconoscimento di una categoria autonoma delle certificazioni sanitarie, rispetto alle altre certificazioni amministrative. Il dr. Fiordalisi svolge una penetrante critica delle posizioni giurisprudenziali riguardanti la natura della cartella clinica pubblica e privata, in relazione alle qualifiche soggettive del medico ospedaliero, tra l’esercizio delle pubbliche funzioni amministrative e lo svolgimento delle attribuzioni di incaricato di pubblico servizio.
-
Un saggio di politica criminale intitolato “Sanzioni patrimoniali e condivisione del danno criminale”, sul tema dell’evoluzione storica del sistema sanzionatorio, con particolare riferimento alle prospettive delle pene patrimoniali e della confisca, pubblicato da Rubbettino Editore – Università - nell’anno 2006 ISBN-10:88-498-1639-1 ISBN-13:978-88-498-1639-6.
-
Un articolo di diritto processuale penale intitolato “Il ruolo del vice procuratore onorario nel dibattimento davanti al giudice di pace” pubblicato il 1.4.06 dalla Casa editrice Giuffrè sulla rivista giuridica: “Diritto e Giustizia”.
-
Un articolo intitolato L’accusa onoraria nella giurisdizione di pace pubblicato sulla rivista giuridica “La Giustizia Penale” nell’anno 2006, 11, p. 3 pag. 643, ISSN 1971 - 4998.
12) Un saggio di diritto sostanziale e processuale penale intitolato: Giudicato progressivo e recidiva ISBN/EAN 9 788834 877883 di 105 pagine e 68 note pubblicata nel 2008 da G. Giappichelli Editore.
Lo studio è incentrato sull’analisi della giurisprudenza della Corte di Cassazione nei dieci anni precedenti in materia di inammissibilità delle impugnazioni e di giudicato progressivo e sulle conseguenti implicazioni inedite in tema di contestazione della recidiva e di ammissibilità della richiesta di revisione delle sentenze di condanna, nonché sull’incidenza delle cause estintive del reato commesso in precedenza nel giudizio sulla personalità del reo.
-
Un saggio intitolato Abuso di facoltà legittime ed impedibilità degli atti antigiuridici sul tema dell’abuso del diritto nelle cause di giustificazione, sulla base della giurisprudenza e dell’esperienza professionale del magistrato, nonché sui risvolti penalistici delle moderne concezioni della Corte di Giustizia e della Corte di Cassazione dell’ “abuso del diritto”, quale canone generale interpretativo delle norme.
-
Una monografia intitolata Efficacia giuridica e falso, “G. Giappichelli Editore”, nella quale:
A) viene esaminato il falso come figura formale di qualificazione giuridica, riconoscendo nell’art. 537 c.p.p. la norma guida dell’intero sistema di tutti i reati contro la fede pubblica;
B) viene indicata “l’efficacia giuridica dell’atto” quale contenuto dell’aspettativa sociale tutelata dalle fattispecie incriminatrici del falso e, quindi, quale criterio utilizzabile
a) per discernere le persone offese dai danneggiati dal reato,
b) per selezionare le ipotesi punibili di falso equivoco,
c) per considerare come ipotesi di delitto impossibile per inesistenza dell’oggetto, ai sensi dell’art. 49 c.p., quelle in cui l’efficacia dell’atto venga meno ex tunc;
C) viene studiata la funzione documentale esercitata dal Pubblico Ufficiale, per riconoscere nella congruità dell’attestazione oggetto del falso, in relazione ai limiti del potere del pubblico ufficiale, un vero e proprio elemento costitutivo del reato di falso ideologico, anche agli effetti dell’errore ex art. 47 c.p.; con la conseguenza di delineare confini più ristretti delle ipotesi punibili, sulla base della distinzione tra “efficacia” e “rilevanza probatoria”, tra “efficacia” e “rilevanza giuridica” dell’attestazione falsa.
-
L’articolo su Sistema penale e criminalità pubblicato in cartaceo nell’Archivio storico giuridico sardo di Sassari - vol. 17, anno 2012, pagg. 253-261 - e sulla corrispondente rivista “diritto@storia” del sito dell’Università di Sassari.
16) Uno scritto sull’omicidio di mafia di Giovanni Losardo, Segretario Capo della Procura della Repubblica di Paola, in data 22.6.1980 a Cetraro, inserito nel libro “Non vivere in silenzio”. Edito nel 2010 da “Laboratorio sperimentale giovanile Losardo”.
17) L’articolo intitolato: Il dubbio sui presupposti delle condotte di ricettazione ed incauto acquisto pubblicato sulla rivista “La Giustizia penale” novembre 2011, II, 621, ISSN 1971 - 4998.
-
L’articolo intitolato L’avvocato e gli atti d’investigazione difensiva di commento alla sentenza della Cassazione II sezione penale del 20.1.2011 n. 6524 pubblicata su “La giustizia penale” febbraio 2012, III parte, 86, ISSN 1971 - 4998.
19) Parti del capitolo sull’imputabilità, precisamente le pagg. 294-295, 298-299, 304-310, del Manuale di diritto penale - parte generale - a cura di Giovanni Cocco CEDAM 2012 EAN: 9-78881-331539-9 ISBN: 88-133-1539-2.
20) L’articolo intitolato “Sulla sospensione dell’esecuzione dell’ordinanza del Tribunale del riesame annullata dalla Cassazione” pubblicato su "La Giustizia Penale" giugno 2015, III, 364, ISBN 1971-4998. dove viene affrontata in modo critico la posizione giurisprudenziale sull’art. 325, comma 4, c.p.p., secondo la quale l’esecuzione del decreto di sequestro preventivo emesso dal g.i.p. rimane sospesa fino al termine del giudizio di rinvio disposto con annullamento dell’ordinanza del Tribunale del riesame.
Nell’articolo viene proposta una lettura sistematica della norma, alla luce dei principi e delle regole generali che governano la fase rescindente e quella rescissoria nelle misure cautelari, sostenendo la tesi della ripresa di esecutività del decreto del g.i.p. che dispone un sequestro preventivo, dopo l’annullamento della Cassazione dell’ordinanza del Tribunale del riesame che lo aveva revocato e in pendenza del giudizio di rinvio, per impedire che il reato sia portato a conseguenze ulteriori o possa essere agevolata la commissione di altri reati.
21) Una monografia intitolata “Una clausola generale: pericolo di danno grave alla salute” (Giappichelli Editore – settembre 2016 ISBN/EAN 9 788892 103849). E’ criticabile la sentenza della Corte costituzionale n. 85/2013 sul caso Ilva di Taranto, perché il diritto di fare industria ed il diritto al lavoro non fanno parte di quel nucleo di diritti della persona umana, che hanno il carattere di “diritto fondamentale”; con la conseguenza che gli stessi, in caso di pericolo di danno grave alla salute, non stanno sullo stesso piano del diritto alla salute e non sono con esso bilanciabili.
La realizzazione di un pericolo alla salute altrui crea un rapporto giuridico dal quale scaturisce una posizione di dovere, prima ancora che siffatta situazione causi un danno.
Le misure che costituiscono il contenuto di tale dovere conformano le modalità di esercizio delle libertà individuali e di ogni diritto soggettivo.
Tale situazione di dovere viene messa a fuoco da una clausola generale di fonte costituzionale, consistente nel divieto di creare pericoli di danno grave alla salute di altri e che costituisce un elemento negativo di ogni diritto, anche al di fuori dei casi di esercizio di un’attività imprenditoriale o di un’attività di per sé pericolosa disciplinati dagli artt. 2087 e 2050 c.c.
Il divieto è espresso innanzitutto dalla riserva di legge e dalla riserva di giurisdizione stabilite dall’art. 13 Cost.
E’ quindi risarcibile il danno non patrimoniale subito da chi, a causa della condotta antigiuridica altrui, ha corso un pericolo di danno grave alla salute, anche quando il fatto non costituisce reato.
L’A. critica la sentenza “Eternit” della Cassazione n. 7941/2015, perché il tempo di durata del danno o del pericolo può caratterizzare l’evento del disastro di cui all’art. 434 c.p.
L’interesse tutelato dai delitti di disastro è complesso, perché riguarda un grave danno materiale alle cose oppure una grave compromissione funzionale delle stesse unitamente al pericolo di danno grave alle persone; sotto quest’ultimo profilo, il reato è plurioffensivo, perché è indifferente che sia leso l’interesse di alcune persone determinate o di altre.
L’A. prospetta la tesi per la quale si può evincere una regola normativa per la quale, ogni volta entri in gioco un danno grave o un pericolo di danno grave alla salute della persona umana, come bene tutelato da una disposizione normativa che aggrava la sanzione di una fattispecie incriminatrice di base, si è in presenza di una fattispecie autonoma, salvo il caso in cui la noma qualifichi in modo esplicito il fatto come circostanza aggravante, perché il legislatore di regola tende a sottrarre un bene di così rilevante importanza al giudizio di bilanciamento delle circostanze.
Diversamente dall’orientamento prevalente in giurisprudenza, l’A. spiega perché ritiene che la fattispecie incriminatrice prevista dall’art. 434 comma 1 c.p. costituisca un delitto a consumazione anticipata, nel quale il pericolo per la pubblica incolumità è condizione obiettiva di punibilità, il dolo è generico (diretto) e non può assumere la forma del dolo eventuale. Il delitto di disastro di cui all’art. 434 comma 2 c.p., invece, è un delitto aggravato dall’evento, senza necessità di accertare il dolo dell’evento medesimo.
Riflette, infine, sulla tesi per la quale, fino a quando persiste in modo apprezzabile un pericolo di danno grave nei confronti anche di una sola persona, il delitto di disastro, già perfetto, non si consuma e il termine di prescrizione del reato non inizia a decorrere, perché ogni persona è un valore in sé, che non viene ad annullarsi nel concetto di “pubblica incolumità”.
22) La monografia: Abuso del diritto altrui – Torino, 2020 – ISBN/EAN 9 788892 135055 a cura di Giappichelli Editore, in cui l’A. prospetta una concezione normativa dell’abuso del diritto, rigorosamente radicata nelle norme di tutela dei diritti individuali dalle azioni pericolose o lesive poste in essere da chi esercita un diritto.
Respinge l’idea diffusa in dottrina, per la quale l’abuso del diritto sarebbe un limite interno del diritto incentrato sull’interesse o sul valore che il diritto esercitato reca in se medesimo e per la quale l’abuso si risolverebbe in uno “sviamento dall’interesse del titolare del diritto esercitato”.
In base alla qualificazione logico-formale dell’abuso, è possibile riconoscerlo in modo più preciso con una fattispecie parziale e una completa, perché il dovere di tutelare il diritto altrui, essendo generico, si pone inizialmente come limite esterno all’esercizio del diritto proprio e, una volta esaurito il necessario processo di specificazione concreta del valore del diritto dell’altro e di determinazione dell’azione realizzatrice del dovere stesso, conforma le modalità dell’esercizio di un diritto.
E’ un processo che permette il posizionamento dell’interesse specifico altrui all’interno della fattispecie complessiva, governata dalla norma-reale.
Il giudice deve confrontare tale limite (incentrato sull’iniuria), esterno al diritto esercitato, con la “causa oggettiva dell’attività giuridica” compiuta, cioè con la funzione svolta in concreto dall’atto o dagli atti di esercizio del diritto posti in essere.
RECENSIONI: Il libro «Abuso del diritto altrui» è stato recensito
-
sia dal Prof. Vittorio Occorsio sulla Rivista giuridica DIMT «DIRITTO MERCATO TECNOLOGIA» in data 24 luglio 2020,
-
sia dal Prof. Oberdan Scozzafava ordinario di diritto civile presso l’Università Tor Vergata di Roma nel fascicolo n. 5 del 2020 PAGG. 1406-1408 della Rivista giuridica JUS CIVILE.
23) L’articolo Sul pericolo per la pubblica incolumità pubblicato sulla rivista giuridica “Cassazione penale” n. 11 - novembre 2020, pagg. 4399-4408, ISSN 1125 – 856x.
24) Il primo ed il terzo capitolo del volume “La direzione della volontà” edito a dicembre 2022 a Torino da Giappichelli ISBN/EAN 9-788892-14612-9 in cui l’A. evidenzia
a) che il concetto di volontà, che si ricava dalle norme dei codici penali di metà ‘800 e dai lavori preparatori di quelli in vigore dall’Unità d’Italia in poi, ha caratteri incompatibili col dolo eventuale;
b) che dall’art. 83 cod. pen. (1930) si ricava una regola generale caratterizzata dalla disciplina colposa in tutti i casi di divergenza tra evento voluto ed evento realizzato. Vi è un’applicazione di tale regola nell’art. 586 cod. pen.
Vi sono invece deroghe specifiche a detta regola, per ragioni peculiari, solo negli artt. 82 cpv. e 116 cod. pen., caratterizzate dalla disciplina – anche se non dalla struttura - del dolo.
25) L’applicabilità e le lacune del Codice Rosso (opera coll. aggiornata alla legge 8 settembre 2023, n. 122 - Pioda Editore 2023). Fiordalisi Domenico ha curato il capitolo introduttivo e (insieme alla figlia Avv. Fiordalisi Antonella) una nota critica alla recente sentenza delle Sezioni Unite penali della Cassazione sul reato complesso, analizzando alcuni profili del reato di omicidio aggravato dall’art. 576, primo comma n. 5.1, cod. pen.
